MIA FAIR | MILANO | The Mall | 11 – 13 aprile 2015 | #miafair
Intervista all’AVV. Cristina Manasse, avvocato specializzato in diritto dell’arte e diritto d’autore e Legal Advisor MIA Fair, di Livia Savorelli
Non si può parlare di fotografia senza addentrarsi nel complesso mondo che comprende i suoi aspetti più tecnici e specifici. Uno fra i più importanti è la tutela del diritto d’autore legato alla fotografia, soprattutto in un’epoca come quella attuale in cui assistiamo ad un proliferare incessante delle immagini e ad una loro incontrollata circolazione attraverso la rete e i social network. Mentre fervono i preparativi per MIA Fair abbiamo raggiunto Cristina Manasse, avvocato specializzato, appunto, in diritto dell’arte e diritto d’autore, nonché Legal Advisor Mia Fair, per un’approfondita chiacchierata – che pubblicheremo in tre parti – su come la fotografia rientri nella tutela del diritto d’autore. Scopriamolo insieme…
La fotografia, in quanto opera dell’ingegno, gode della tutela del diritto d’autore. Concentrandoci sulla fotografia d’arte, può riassumere in cosa consiste questa tutela e nei confronti di chi può essere fatta valere?
Le opere fotografiche, che si distinguono dalle riproduzioni fotografiche e semplici fotografie in quanto contengono un apprezzabile apporto creativo, sono protette dal diritto d’autore che riconosce al creatore dell’opera un insieme di diritti e facoltà, sia di natura morale sia economica.
Il diritto morale, insieme di diritti a difesa della personalità dell’autore, si compone del diritto alla paternità dell’opera (e consiste nel diritto a vedersi riconosciuto come autore) e del diritto all’integrità dell’opera (diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, modificazione o mutilazione dell’opera o altro danno che pregiudichi l’onore o la reputazione dell’autore), del diritto al ritiro dell’opera (qualora concorrano gravi ragioni morali, l’autore può ritirare l’opera dal commercio), ed infine del diritto di pubblicare opere inedite.
Il diritto alla paternità dell’opera permette all’autore di identificarsi (decidere se identificarsi con il suo nome, mantenere anonimato, usare uno pseudonimo), di rivendicare la paternità nei confronti di chiunque si qualifichi come autore dell’opera. Ciò vale anche nel caso in cui l’autore abbia realizzato un’opera su commissione.
L’autore ha altresì i diritti di utilizzazione economica dell’opera in ogni forma e modo, secondo quanto previsto dalla legge sul diritto d’autore. Quest’ultima prevede tra l’altro il diritto di (prima) pubblicazione, il diritto di riproduzione, di esposizione al pubblico, di elaborazione e modificazione, di distribuzione, di prestito e noleggio.
I diritti di utilizzazione economica dell’opera fotografica si estinguono dopo settanta anni dalla morte dell’autore (a decorrere dal primo gennaio successivo alla morte dello stesso). Tali diritti possono essere acquisiti, alienati o trasmessi nelle forme e modi consentiti dalla legge (donazione, licenza, cessione, etc); è importante sottolineare che la trasmissione di tali diritti deve essere provata per iscritto. In assenza di atto scritto, non sarà infatti possibile provare il trasferimento dei diritti patrimoniali di un’opera.
In assenza di trasferimento, l’acquirente di un’opera acquista dall’autore solo la proprietà dell’opera ma non il complesso dei diritti di utilizzazione economica. L’atto scritto è dunque rilevante, ad esempio, quando in occasione di una vendita di un’opera fotografica, l’acquirente desideri inserire in una pubblicazione una riproduzione fotografica dell’opera acquistata. O ad esempio, in occasione di una esposizione di un’opera fotografica, il prestito della stessa ai fini dell’esposizione non comporta, in assenza di uno specifico accordo, anche la trasmissione del diritto di utilizzazione dell’immagine per i prodotti di merchandising o editoriali del museo o dell’organismo che ospita l’esposizione. Da ciò si evince l’importanza di disciplinare, per iscritto, l’eventuale trasmissione di diritti di natura economica correlati all’opera fotografica, identificando specificatamente i diritti che si intendono trasmettere/licenziare e le varie modalità di utilizzo. Diritti che sono indipendenti l’uno dall’altro, nel senso che la trasmissione di uno non comporta la trasmissione di quelli non espressamente contemplati nell’accordo e che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito.
Il diritto d’autore contempla un’eccezione a quanto sopra prevedendo che, qualora vi sia la cessione di un mezzo usato per riprodurre l’opera (il negativo, la diapositiva, il file elettronico, etc) la cessione comprenda, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l’opera, sempre che tale facoltà spetti al cedente.
Da ultimo, è importante evidenziare che seppur in presenza di una cessione dei diritti di utilizzazione economica, o di alcuni di essi, l’autore conserva sempre i diritti morali sopra indicati. In breve ciò significa che l’autore, anche dopo la cessione dell’opera e dei diritti patrimoniali sulla stessa, può rivendicarne la paternità ed opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione, modificazione che possa arrecare pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione.
La violazione dei diritti d’autore, come sopra identificati, può essere perpetrata da una controparte contrattuale (acquirente dell’opera, la galleria che la espone, il museo che ha organizzato la mostra, l’editore che ha ottenuto la licenza per la pubblicazione delle immagini su un catalogo, etc.) oppure da terzi i quali non hanno alcun vincolo contrattuale con l’autore (ad esempio, qualora un’opera venga divulgata da terzi senza la corretta indicazione di paternità dell’autore o si tratti di divulgazione di un’opera deformata).
Quanto sopra per quanto riguarda gli aspetti sostanziali della tutela del diritto d’autore, brevemente si ricorda ora che il titolare del diritto leso può agire in giudizio per richiedere l’accertamento dei propri diritti patrimoniali e/o morali, la distruzione o rimozione dello stato di fatto da cui risulta la violazione e/o il risarcimento del danno. Il giudice, nelle ipotesi di violazione del diritto patrimoniale e/o morale, può quindi adottare provvedimenti di rimozione dello stato di fatto lesivo dei diritti, o imporre la distruzione del prodotto della violazione, ed in ogni caso liquidare un risarcimento. Anche per le opere fotografiche trovano peraltro applicazione i procedimenti speciali, quali il sequestro giudiziario. Nelle ipotesi di violazione del diritto alla paternità dell’opera, si applica la sanzione della distruzione solo quando la violazione non possa essere riparata mediante aggiunte o soppressioni sull’opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità o con altri mezzi di pubblicità. Per completezza ricordo che la legge sul diritto d’autore disciplina anche gli aspetti penali individuando fattispecie di reato derivanti dalla violazione dei diritti d’autore (dalla messa in commercio di opera fotografica altrui, alla condotta di colui che riproduce un’opera in un numero maggiore rispetto a quello al quale aveva diritto, o alla commissione dei reati con la violazione dei diritti morali dell’autore, etc.).
Da ultimo vorrei evidenziare che anche il Codice dei Beni Culturali si occupa delle fotografie quali “beni culturali” (se caratterizzate da alcuni requisiti quali la rarità o il pregio storico o artistico, e trattasi di opere fotografiche di autori non viventi o la cui realizzazione risalga ad oltre cinquant’anni) o come categoria speciale oggetto di specifiche disposizioni di tutela (fotografie la cui produzione risalga ad oltre 25 anni); entrambe le categorie sono soggette ad una particolare disciplina e tutela.
Avv. Cristina Manasse 2015 ©
Appuntamento domani con Incontro con il legale #2